Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1
E’ costituita un’Associazione culturale denominata “PRESENZA
CULTURALE AMICI DI ROMOLO LIBERALE”. L’Associazione ha sede in AVEZZANO
ed operare principalmente nel territorio nazionale.
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere
attività di utilità culturale e sociale, nei confronti degli associati e
di terzi, nei settori culturali e sociali.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo
vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di
partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci
in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare
con il versamento delle quote associative, possono partecipare
all’Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la
delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 10
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata
dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo.
Essa inoltre provvede a:
*eleggere gli organi sociali;
*delineare il programma delle attività sociali;
*deliberare sulle modifiche del presente statuto;
*approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
*deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o
capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito
dalla legge e dal presente statuto;
*deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal
Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero
su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima
della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora
sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da
discutere.
Art. 11
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.
Art. 12
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è
validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e
delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda
convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati,
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
Art. 13
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 19 membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
Art. 14
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
Art.15
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione deve contenere l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno,
spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente
costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,
qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Art.16
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di
entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della
scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione
mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la
maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art.17
Il Presidente, eletto direttamente
dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a
terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le
deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si
addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina
sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del
Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere
sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 18
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo,
nella prima seduta, fra membri dell’Associazione che hanno comprovate
esperienza a riguardo. Il Tesoriere resta in carica 3 anni ed è
rieleggibile. Egli svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la
contabilità, i registri contabili, si occupa degli incassi e dei
pagamenti e redige il bilancio annuale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può decidere di cumulare le cariche di Segretario e di Tesoriere nella stessa persona.
Art. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da 3
membri effettivi e due supplenti, iscritti all’Associazione ed eletti
dall’Assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria
dell’Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali
indicati nello Statuto.
Titolo III
Patrimonio sociale
Art. 20
Il patrimonio dell’Associazione è costituito
dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in
beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore
dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che
eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle
entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in
conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Art. 21
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio
direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e
finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà
essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni
che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni
associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.22
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo IV
Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali.
Art. 23
In caso di scioglimento dell’Associazione, il
patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità
identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24
Per quanto non espressamente previsto dalle norme
del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi
vigenti in materia.
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